La nuova "Guida" per i Contratti di Convivenza
14/03/2014 - CONVIVENZA: NOTAI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI SPIEGANO LE REGOLE E LE TUTELE DELLA VITA INSIEME – Quali sono le tutele giuridiche per le coppie di conviven..
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Un tempo bastava dire che è straniero chi non è cittadino italiano. Questa definizione rimane pur sempre valida. Sennonché, l’art. 17 del Trattato CE istituisce una cittadinanza dell’Unione Europea, attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
L’appartenenza all’Unione Europea comporta diverse conseguenze, alcune di grande rilievo, quali il divieto di discriminazioni sulla base della cittadinanza ed il principio del primato del diritto comunitario.
Da diversi anni, col decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della sua norma d’attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), anche la condizione dei cittadini stranieri extracomunitari è radicalmente mutata.
La norma-base continua ad essere l’art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile, che pone la condizione di reciprocità, in forza della quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino nella misura in cui i cittadini italiani possano compiere nello Stato estero i medesimi atti.
La condizione di reciprocità, tuttavia, non riguarda i diritti fondamentali, ma soltanto il versante patrimoniale (acquisti immobiliari, costituzione di società, ecc.).
L’art. 1 del citato d.p.r. 394/1999, dopo le modifiche introdotte dal d.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334, così dispone:
Ne consegue che lo straniero radicato in Italia, se la sua condizione corrisponde alle tipologie sopra descritte, è esentato dalla condizione di reciprocità ed i suoi diritti non sono, quindi, condizionati all’accertamento circa la sussistenza della reciprocità.
La condizione dello straniero può anche dipendere, inoltre, dalle previsioni di trattati multilaterali (ad esempio, lo Spazio Economico Europeo) o bilaterali. Al riguardo, il sito internet del ministero degli Affari Esteri contiene pagine appositamente dedicate a questa rilevante tematica.
La condizione dello straniero può dipendere anche dalla sua eventuale qualità di rifugiato o di apolide, con la conseguente applicazione delle Convenzioni internazionali che ne delineano lo statuto.
La vita dello straniero non è pero riducibile ad un cumulo di divieti e di ostacoli di varia natura. Anzi, alla sua condizione rende in qualche modo omaggio l’ordinamento italiano, sulla falsariga di concezioni risorgimentali, nel modo appresso descritto. Nella giurisdizione italiana, infatti, non si applica soltanto la nostra legge. Come i giuristi sanno, da noi possono trovare applicazione leggi straniere, laddove la legge italiana lo preveda. Al riguardo, la legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto internazionale privato italiano) consente, se ne ricorrono i presupposti, che in determinate materie possano trovare applicazione leggi di qualsiasi Stato del mondo, con la sola condizione che non ledano le basi della nostra civile convivenza.
Opportunità aperte, quindi, a chiunque, animato di buona volontà e passione per il nostro Paese, millenario crocevia di civiltà, carico di storia e di ricchezze culturali, voglia sfruttarne appieno le possibilità offerte dalla legge italiana, contribuendo così al comune progresso, in un clima di armonia e fratellanza.
Per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza, è attivo un servizio, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che consente ai cittadini stranieri di verificarne lo stato on line, accedendo ad una banca dati costantemente aggiornata.
(tratto da pubblicazione del Consiglio Nazionale del Notariato)