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mercoledì 8 gennaio 2014
IUC ( Imposta Unica Comunale )
L’art. 1, commi 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC).
La IUC si basa su due presupposti impositivi : il primo, costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore; il secondo, collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali.
L’IUC si compone quindi di due componenti:
a) imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili.
Presupposto dell’IMU è quindi il possesso di immobili: l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali l’imposta continua ad applicarsi.
b) tributi per servizi comunali (TASI e TARI), e precisamente:
- per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, a qualsiasi uso adibita.
- sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore effettivo.
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Dichiarazione. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.
Ai fini della dichiarazione della Tasi si applicano le disposizioni relative alla dichiarazione Imu .
L’istituzione dell’IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.