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Ultime News

La Bacheca del Notaio

Il notaio Casalino informa

 

Notizie e Informazioni

 

****   Dal 1° febbraio le Banche sono obbligate adeffettuare una ritenuta del 20% sui bonifici che provengono dall'Estero a favore di Persone Fisiche. La ritenuta sarà automatica e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di "compenso o reddito". Pertanto ogni bonifico estero in entrata e percepito da una persona fisica sarà assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20% (art. 4, comma 2, D.L. n.167/90, modificato dalla legge 97/2013)

****    Tra le molte novità della Legge di Stabilità, con decorrenza 1 gennaio 2014 è in vigore il divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione. Più esattamente l’art. 1, c. 50, in modifica dell'articolo 12 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, (convertito, con modificazioni, dalla L. n.214 del 22 dicembre 2011), con l’introduzione del c.1.1, limita l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai canoni di locazione di “unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

 

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IN PRIMO PIANO

Visita di una Delegazione ufficiale di Notai Russi

nello studio del Notaio Casalino

 

In occasione di un incontro ufficiale del Notariato Russo con il Notariato romano, organizzato dal Consiglio Notarile di Roma, una Delegazione di Notai Russi, guidata dal Presidente della Moscow Notary Chamber, ha visitato lo studio del notaio Elio Casalino per conoscere, in via diretta e dal vivo, l'organizzazione di uno studio notarile di tradizione latina: nel corso della visita, il notaio Casalino ha illustrato e mostrato le fasi di predisposizione di un atto notarile, la conservazione degli originali, e, in diretta, gli adempimenti telematici e le visure immobiliari e camerali.

La visita ha destato grande interesse e attenzione nei colleghi russi.

Il presidente della Moscow Notary Chamber, al suo rientro, ha inviato una nota di ringraziamento e di apprezzamento per il nostro sistema.

(la lettera  del Presidente è allegata in pdf)

(clicca sotto)

La nuova disciplina fiscale dal 1° gennaio 2014

 

La nuova disciplina fiscale

dei trasferimenti immobiliari dal 1° gennaio 2014

 

La legge 8 novembre 2013 n. 128 e la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( che modificano l’art.10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23) hanno introdotto la nuova disciplina fiscale, relativa alle imposte indirette, applicabili ai trasferimenti immobiliari.

   La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2014

La normativa suddetta, che ha sostituito l’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede la seguente nuova tassazione.

I)   Vendite di fabbricati tra privati

a)     acquisto di fabbricato abitativo o non abitativo e relative pertinenze

                  imposta di registro                9%  (con un minimo di euro 1.000)

                                                imposta ipotecaria         euro 50

                                                imposta catastale           euro 50

 

 b)     acquisto di prima casa di abitazione e relative pertinenze

                                                                 imposta di registro               2%  (con un minimo di euro 1.000)

                                                                 imposta ipotecaria        euro 50  

                                                                 imposta catastale          euro 50

 

II)   Vendite di fabbricati da imprese costruttrici e   soggette a Iva

( non di lusso, entro cinque anni dall’ultimazione )

                               L’atto di acquisto assoggettato ad Iva sconta le imposte fisse di registro,

                               ipotecarie e catastali.

                               Le imposte fisse  ammontano ad euro 200 ciascuna

                               (le precedenti imposte fisse erano di euro 168):

                                                              imposta di registro       euro 200

                                                              imposta ipotecaria        euro 200

                                                              imposta catastale          euro 200          

  

                              Per quanto riguarda il regime fiscale dell’Iva, questo è rimasto

                              invariato:

                              Iva 4%   per “prima casa di abitazione”

                              Iva 10% per fabbricati abitativi  (non prima casa).

                              L’aliquota  ordinaria dell’IVA è rimasta al 22%.

 

III)           Vendite di terreni da privati

 

a)      vendita di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

                         imposta di registro            12%

                         imposta ipotecaria     euro 50

                         imposta catastale       euro 50

 

b)     vendita di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli

professionali

                         imposta di registro             9%

                         imposta ipotecaria      euro 50

                         imposta catastale        euro 50

 

c)      vendita di terreni agricoli con agevolazioni piccola proprietà contadina 

 

                         imposta di registro      euro 200

                         imposta ipotecaria       euro 200

                         imposta catastale         euro 200

 

d)     vendita di terreni non agricoli o edificabili

                              imposta di registro                  9%

                                                imposta ipotecaria         euro 50

                                                imposta catastale           euro 50

"Rent to buy" o "locazione-vendita": i nuovi schemi contrattuali

Rent to buy” o “locazione-vendita” è una modalità contrattuale che ha conosciuto una vasta diffusione nel mondo anglosassone e che va sempre più interessando anche il nostro sistema giuridico, con la creazione di nuovi schemi contrattuali.

Il "rent to buy", infatti, consente  la compravendita di un immobile utilizzando in tutto o in parte anche le somme versate a fronte di un canone di locazione.
Alla luce delle attuali gravi difficoltà del mercato immobiliare, assumono significativo interesse le soluzioni contrattuali atte a realizzare questo tipo di trasferimento immobiliare, diverse sia sotto il profilo civilistico sia dal punto di vista del regime fiscale ad esse applicabile.

Nell’attuale fase, infatti,  di crisi del mercato immobiliare, in considerazione anche della difficoltà di ottenere

prestiti bancari, si sta diffondendo sempre più una prassi contrattuale orientata verso la ricerca di strumenti

idonei a consentire di rimandare ad un momento futuro gli effetti finali di un’operazione di

compravendita permettendo, però, da un lato, ai potenziali acquirenti di ottenere

immediatamente la disponibilità dell’alloggio desiderato e di recuperare (in tutto o in parte) per il

pagamento del prezzo in caso di successivo acquisto le somme versate per il godimento

dell’immobile, e dall’altro lato, ai potenziali venditori di riuscire ad individuare degli acquirenti

iniziando anche a mettere a reddito il bene.

 

I "Contratti di Convivenza"

 

1)   Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato un progetto incentrato sul tema Accordi patrimoniali di convivenza, al fine di posizionare il Notariato nei confronti dell’opinione pubblica quale interlocutore privilegiato sul tema delle convivenze.

Il progetto denominato “Contratti di Convivenza Open Day”, su una materia di stretta attualità che riguarda una percentuale elevata della popolazione italiana,  ha  lo scopo principale di accreditare i notai come i professionisti più qualificati nell’offrire consulenza e soluzioni giuridiche, coerenti con l’attuale normativa, nella materia dei “patti di convivenza”

Il progetto “Contratti di Convivenza ", valorizzando le tipiche funzioni notarili di adeguamento,   mira a regolamentare gli aspetti patrimoniali della convivenza nel rispetto della vigente legislazione, e potrebbe inoltre contribuire a indurre il legislatore ad accelerare l'approvazione di un adeguato pacchetto normativo, che regolamenti la materia.

 Il Progetto prevede che il notaio si ponga in una funzione adeguatrice della volontà privata in tale materia al fine di fornire adeguate risposte tecniche e operative alle esigenze e agli interessi prospettati dai clienti, nonché  per fornire approfondimenti sul tema  delle convivenze e illustrare gli aspetti economici e patrimoniali che i conviventi possono disciplinare dal Notaio, nel rispetto della legge italiana, attraverso i patti di convivenza.

Il tutto in una prospettiva diretta a consentire la possibilità di concepire, nello studio del notaio, il regolamento contrattuale più confacente alla specificità della convivenza more uxorio, di cui i partner chiedono la regolamentazione.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat con il “Report 2011 sui matrimoni” (http://www.istat.it/it/archivio/75517), vi è una “progressiva diffusione delle unioni di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-2011. In particolare, sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto, arrivando ad un numero pari a 578 mila nel 2010-2011”.

III)             Disciplina della successione mortis causa: strumenti e clausole da inserire nella scheda testamentaria o istituti alternativi (ad es. trust)

IV)             Disciplina della assistenza morale e spirituale in caso di malattia: assistenza in caso di malattia, delega all’ottenimento di dati e informazioni, delega per il rilascio di consensi in caso di incapacità, designazione dell’amministratore di**************+------------

Le categorie sopra evidenziate, oltreché esser suscettibili di una contrattazione specifica e autonoma per ciascun oggetto, possono essere anche tutte recepite in un unico contratto di convivenza che regolamenti la convivenza in tutti

    2)   La rilevanza conseguita dal fenomeno delle convivenze non fondate sul matrimonio merita una ancor maggiore riflessione, in epoca recente, a seguito anche della recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha attribuito alle convivenze more uxorio (anche omosessuali) il rango di “formazione sociale ex art. 2 della Costituzione”.

Assume quindi, oggi,   grande importanza una riflessione sulle questioni civilistiche e sulle tematiche connesse al concreto atteggiarsi delle relazioni affettive, nell’ottica di una regolamentazione patrizia, di interessi patrimoniali e non, che tipicamente scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva.

I “Contratti di Convivenza” si pongono quindi come strumento esclusivo (in assenza di un intervento legislativo) volto a stabilire un regolamento contrattuale finalizzato a disciplinare e concordare pattiziamente i molteplici profili patrimoniali e morali connessi al vivere insieme come coniugi. 

La ampia varietà delle tematiche e dei profili suscettibili di regolamentazione possono sintetizzarsi, senza alcuna pretesa di esaustività o completezza, in quattro grandi categorie di “contratti di convivenza”, caratterizzate dagli obiettivi e dagli interessi  oggetto di disciplina:

 

I)                   Disciplina della convivenza nella sua attualità quotidiana: contribuzione alle spese, assistenza, imputazione dei redditi, ecc.

II)                Disciplina della eventuale cessazione della convivenza: mantenimento del partner più debole, godimento della casa, appartenenza dei cespiti acquisiti in costanza di convivenza, ecc.

III)             Disciplina della successione mortis causa: strumenti e clausole da inserire nella scheda testamentaria o istituti alternativi (ad es. trust)

IV)             Disciplina della assistenza morale e spirituale in caso di malattia: assistenza in caso di malattia, delega all’ottenimento di dati e informazioni, delega per il rilascio di consensi in caso di incapacità, designazione dell’amministratore di sostegno, ecc.

Le categorie sopra evidenziate, oltreché esser suscettibili di una contrattazione specifica e autonoma per ciascun oggetto, possono essere anche tutte recepite in un unico contratto di convivenza che regolamenti la convivenza in tutti i suoi aspetti.

 

 

    3)   Per un’informazione completa sul tema, è stata presentata  a Milano il 7 marzo , la decima Guida per il Cittadino: “La convivenza, regole e tutele della vita insieme”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).

Il vademecum fornisce consigli utili a tutelare gli interessi di coloro che, per scelta o impedimento giuridico, non sono sposati ma desiderano condividere la propria vita.

La Guida aiuta a chiarire le differenze - in termini di diritti e doveri- tra una coppia sposata e una coppia di conviventi; dando al contempo indicazioni per regolare aspetti fondamentali come la gestione della casa di residenza comune o il suo acquisto, le decisioni su mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, l’assistenza in caso di malattia e incapacità di uno dei due partner, nonché le disposizioni sulla successione anche per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio.  

Questa Guida è consultabile e scaricabile gratuitamente cliccando dalla pagina "Home"  alla voce "Le Guide del cittadino"  o alla voce  "In Primo piano"

 

 

La rilevanza conseguita dal fenomeno delle convivenze non fondate sul matrimonio merita una ancor maggiore riflessione, in epoca recente, a seguito anche della recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha attribuito alle convivenze more uxorio (anche omosessuali) il rango di “formazione sociale ex art. 2 della

Per un’informazione completa sul tema, è stata presentata  a Milano il 7 marzo , la decima Guida per il Cittadino: “La convivenza, regole e tutele della vita insieme”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).

Il vademecum fornisce consigli utili a tutelare gli interessi di coloro che, per scelta o impedimento giuridico, non sono sposati ma desiderano condividere la propria vita.

La Guida aiuta a chiarire le differenze - in termini di diritti e doveri- tra una coppia sposata e una coppia di conviventi; dando al contempo indicazioni per regolare aspetti fondamentali come la gestione della casa di residenza comune o il suo acquisto, le decisioni su mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, l’assistenza in caso di malattia e incapacità di uno dei due partner, nonché le disposizioni sulla successione anche per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio.

Questa Guida è consultabile e scaricabile gratuitamente cliccando dalla pagina "Home"  alla voce "Le Guide del cittadino"  o alla voce "In Primo piano"

 

Assume quindi, oggi,   grande importanza una riflessione sulle questioni civilistiche e sulle tematiche connesse al concreto atteggiarsi delle relazioni affettive, nell’ottica di una regolamentazione patrizia, di interessi patrimoniali e non, che tipicamente scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva.

I “Contratti di Convivenza” si pongono quindi come strumento esclusivo (in assenza di un intervento legislativo) volto a stabilire un regolamento contrattuale finalizzato a disciplinare e concordare pattiziamente i molteplici profili patrimoniali e morali connessi al vivere insieme come coniugi. 

La ampia varietà delle tematiche e dei profili suscettibili di regolamentazione possono sintetizzarsi, senza alcuna pretesa di esaustività o completezza, in quattro grandi categorie di “contratti di convivenza”, caratterizzate dagli obiettivi e dagli interessi  oggetto di disciplina:

I)                   Disciplina della convivenza nella sua attualità quotidiana: contribuzione alle spese, assistenza, imputazione dei redditi, ecc.

II)                Disciplina della eventuale cessazione della convivenza: mantenimento del partner più debole, godimento della casa, appartenenza dei cespiti acquisiti in costanza di convivenza, ecc.

III)             Disciplina della successione mortis causa: strumenti e clausole da inserire nella scheda testamentaria o istituti alternativi (ad es. trust)

IV)             Disciplina della assistenza morale e spirituale in caso di malattia: assistenza in caso di malattia, delega all’ottenimento di dati e informazioni, delega per il rilascio di consensi in caso di incapacità, designazione dell’amministratore di sostegno, ecc.

Le categorie sopra evidenziate, oltreché esser suscettibili di una contrattazione specifica e autonoma per ciascun oggetto, possono essere anche tutte recepite in un unico contratto di convivenza che regolamenti la convivenza in tutti i suoi aspetti.

La rilevanza conseguita dal fenomeno delle convivenze non fondate sul matrimonio merita una ancor maggiore riflessione, in epoca recente, a seguito anche della recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha attribuito alle convivenze more uxorio (anche omosessuali) il rango di “formazione sociale ex art. 2 della Costituzione”.

Assume quindi, oggi,   grande importanza una riflessione sulle questioni civilistiche e sulle tematiche connesse al concreto atteggiarsi delle relazioni affettive, nell’ottica di una regolamentazione patrizia, di interessi patrimoniali e non, che tipicamente scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva.

I “Contratti di Convivenza” si pongono quindi come strumento esclusivo (in assenza di un intervento legislativo) volto a stabilire un regolamento contrattuale finalizzato a disciplinare e concordare pattiziamente i molteplici profili patrimoniali e morali connessi al vivere insieme come coniugi. 

La ampia varietà delle tematiche e dei profili suscettibili di regolamentazione possono sintetizzarsi, senza alcuna pretesa di esaustività o completezza, in quattro grandi categorie di “contratti di convivenza”, caratterizzate dagli obiettivi e dagli interessi  oggetto di disciplina:

I)                   Disciplina della convivenza nella sua attualità quotidiana: contribuzione alle spese, assistenza, imputazione dei redditi, ecc.

II)                Disciplina della eventuale cessazione della convivenza: mantenimento del partner più debole, godimento della casa, appartenenza dei cespiti acquisiti in costanza di convivenza, ecc.

III)             Disciplina della successione mortis causa: strumenti e clausole da inserire nella scheda testamentaria o istituti alternativi (ad es. trust)

IV)             Disciplina della assistenza morale e spirituale in caso di malattia: assistenza in caso di malattia, delega all’ottenimento di dati e informazioni, delega per il rilascio di consensi in caso di incapacità, designazione dell’amministratore di sostegno, ecc.

Le categorie sopra evidenziate, oltreché esser suscettibili di una contrattazione specifica e autonoma per ciascun oggetto, possono essere anche tutte recepite in un unico contratto di convivenza che regolamenti la convivenza in tutti i suoi aspetti.

La rilevanza conseguita dal fenomeno delle convivenze non fondate sul matrimonio merita una ancor maggiore riflessione, in epoca recente, a seguito anche della recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha attribuito alle convivenze more uxorio (anche omosessuali) il rango di “formazione sociale ex art. 2 della Costituzione”.

Assume quindi, oggi,   grande importanza una riflessione sulle questioni civilistiche e sulle tematiche connesse al concreto atteggiarsi delle relazioni affettive, nell’ottica di una regolamentazione patrizia, di interessi patrimoniali e non, che tipicamente scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva.

In arrivo l'invio telematico della dichiarazione di successione

Lunedì 5 agosto 2013

Le dichiarazioni di successione, tra breve, potranno essere trasmesse all'Amministrazione Finanziaria con invio telematico.

Fino ad oggi, per presentare la dichiarazione di successione era necessario compilare un modulo disponibile presso l'Agenzia delle Entrate e presentare tale modulo all'Ufficio nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione, gli eredi, i legatari, gli amministratori dell'eredità, i curatori dell'eredità giacente, gli esecutori testamentari, i trustee.

Non sussiste l'obbligo di presentazione de l'eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta e se l'attivo non è superiore ad euro 25.823 e non comprende beni immobili o odiritti reali immobiliari

L'equiparazione tra "figli legittimi" e "figli naturali"

 

mercoledì 31 luglio 2013

Il D.lgs approvato dal Consiglio dei Ministri, in esecuzione della legge n.219/2012, ha equiparato i figli legittimi ai figli naturali, abolendo ogni distinzione giuridica tra loro e introducendo uno "status giuridico unitario" per tutti i figli "nati nel matrimonio" o "nati fuori del matrimonio": ciò comporterà anche conseguenze sotto il profilo ereditario

La nuova IUC (Imposta Unica Comunale - già "IMU")

 

IUC ( Imposta Unica Comunale )

 

L’art. 1, commi 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC).

La IUC si basa su due presupposti impositivi : il primo, costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore; il secondo, collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali.

L’IUC si compone quindi di due componenti:

 

a)      imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili.

Presupposto dell’IMU è quindi il possesso di immobili: l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali l’imposta continua ad applicarsi.

 

b)      tributi per servizi comunali (TASI e TARI), e precisamente:

-         per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, a qualsiasi uso adibita.

-         sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore effettivo.

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 

Dichiarazione. I soggetti passivi dei tributi  presentano la dichiarazione relativa all’IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.

Ai fini della dichiarazione della Tasi si applicano le disposizioni relative alla dichiarazione Imu .

L’istituzione dell’IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Versamento in Banca per costituzione srl: non occorre più

 

Non occorre più il versamento in banca per la costituzione di una Srl

 

Per costituire una nuova Srl non occorre più il "versamento in banca" dei cosiddetti "centesimi" (ex "decimi").

L'art. 9, comma 15 bis; del Dl 76/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ha infatti abolito l'obbligo di versare "in banca" il 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se la società è pluripersonale) e l'intero capitale sottoscritto (se la società è unipersonale).

Resta invece l'obbligo del versamento "in banca" per la costituzione di Spa..

Il versamento per la costituzione di una srl, pertanto, a norma del citato art. 9, deve essere effettuato "all'Organo Amministrativo, nominato nell'atto costitutivo" e il notaio farà menzione, in atto, dei mezzi di pagamento.

Secondo una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, del 4 settembre 2013, le soluzioni possibili per il versamento sono le seguenti:

a) innanzitutto, non è ammesso l'assegno bancario, in quanto non garantisce la copertura della somma e quindi l'effettivo conferimento;

b) è ammesso il denaro contante per importi fino a mille euro;   oppure:

c) assegno circolare intestato a nome della costituenda società;

d) bonifico a favore della costituenda società

Per le due soluzioni di cui alle precedenti lett.c) e d) è già stato manifestato il dubbio circa l'ammissibilità di un assegno circolare o di un bonifico a favore di un soggetto che non è ancora nato ed esistente: la prassi bancaria potrebbe non concordare con tali impostazioni.

e) assegno circolare intestato all'Amministratore della società, nominato nell'atto costitutivo, intestato "nella sua qualità di amministratore della costituenda società: se infatti fosse intestato personalmente, per la "non trasferibilità" l'assegno dovrebbe necessariamente essere versato sul conto personale dell'Amministratore, con notevoli complicazioni contabili..

Resta ancora ammissibile, tuttavia, la soluzione, come in passato, del "versamento in Banca", come, peraltro è ancora obbligatoriamente previsto per le Spa.

 

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L'assegno bancario in deposito non vale come caparra

venerdì 19 luglio 2013

La caparra confirmatoria ha natura reale e presuppone il versamento di una somma di denaro (Cass. 6 febbraio 2013 n. 8832): i suoi effetti pertanto non si producono se viene soltanto lasciato in deposito un assegno bancario, non incassato, essendo invece necessario che venga consegnata la somma di denaro convenuta come caparra.

 

 

 

 

 

 

San Marino cancellata dalla black-list fiscale

La Repubblica di San Marino non è più compresa tra i Paesi a fiscalità privilegiata oggetto della black-list del Decreto del MEF del 4 maggio 1999.
Lo ha stabilito l’unico articolo del Decreto MEF del 12 febbraio 2014, pubblicato in GU n.45 del 24 febbraio 2014.
All’attuale piena normalizzazione delle relazioni finanziarie tra Italia e San Marino hanno condotto la ratifica della “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali” del 3 ottobre 2013, e, a seguire, gli interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni, nonché la riforma fiscale che ne avvicina il prelievo tributario a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani.
Poiché l’esclusione di San Marino dalla black-list non è retroattiva, come nel 2010 furono quelle di Malta, Cipro e Corea del Sud, è solo a decorrere dal 24 febbraio che viene meno l’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti italiani passivi IVA delle transazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.

Illegittimità dell'ipoteca dell'Agenzia delle Entrate su beni in fondo patrimoniale

lunedì 7 ottobre 2013

Con una sentenza innovativa, basata anche sui principi sanciti dalla Cassazione, la Commissione tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha affermato che è illegittima l'iscrizione ipotecaria, per debiti tributari, avente ad oggetto immobili costituiti in Fondo Patrimoniale, se l'Agenzia delle Entrate non dimostra che le imposte per cui si procede all'iscrizione ipotecaria erano relative a redditi prodotti dai beni conferiti in fondo patrimoniale: quindi, la fonte del debito che consente al creditore di agire sui beni del Fondo Patrimoniale deve avere, anche ai sensi dell'art.170 c.c., un'inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia

La "prima casa" diventa ufficio: spetta di nuovo l'agevolazione sul nuovo acquisto

 

Giovedì 28 giugno 2013

Secondo la Cassazione Civile (sent. 14 ottobre 2012 n.23064)  se una unità immobiliare era stata acquistata come "prima casa" (cat.A/2) e poi è stata adibita ad ufficio (e inserita in Catasto come cat.A/10), nel caso di acquisto di una nuova unità immobiliare da adibire ad abitazione spetta al compratore di nuovo il diritto alle "agevolazioni di prima casa": in atto infatti la dichiarazione che il compratore deve rendere è "di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione"

La cantina diventa appartamento:occorre permesso di costruire

 

lunedì 24 giugno 2013

Una recente sentenza del T.A.R. del Lazio (n. 8297 del 4 ottobre 2012) ha stabilito che anche "il semplice cambio di destinazione d'uso, privo di opere edilizie, se operante tra categorie funzionalmente autonome (da cantina, categoria C/2, a abitazione, categoria A/4) è soggetto al permesso di costruire in quanto va ad incidere sul carico urbanistico e sul volume

Trasformazione in ufficio: si decade dall'agevolazione "prima casa"

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 5 giugno 2013 n.14173) si decade dall'agevolazione della "prima casa se l'abitazione viene trasformata in ufficio. L'agevolazione fiscale "prima casa", infatti, presuppone che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale che deve essere mantenuta tale destinazione abitativa.

Cade il segreto bancario con San Marino: ratificato l'Accordo Italia-San Marino

 

E' stato ratificato l'Accordo tra Italia e San Marino, che conduce alla caduta definitiva del segreto bancario: l'Accordo, contenente la Convenzione contro le doppie imposizioni, prevede lo scambio di informazioni necessarie a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Il Lussemburgo, a sua volta, ha annunciato la volontà di scambio di informazioni con il resto dell'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2015.

Sono state avviate, inoltre, trattative tra la Commissione Europea e gli Stati di Andorra, Liechtenstein, Monaco, per rivedere gli accordi sulla tassazione del risparmio

Equitalia.E' in vigore la dilazione fino a 120 rate.

venerdì 15 novembre 2013

Con Decreto del Ministro dell'Economia del 6 novembre 2013 (in G.U.n.262)  è entrata in vigore la possibilità di presentare ad Equitalia la richiesta di rateazione del debito fiscale e delle cartelle esattoriali, fino ad un massimo di dieci anni (120 rate).

La concessione è tuttavia condizionata alla grave situazione di difficoltà economica e alla solvibilità del debitore, che dovrà essere dimostrata.

Resta comunque sempre possibile chiedere la rateazione ordinaria (fino a sei anni).

E' entrata in vigore la nuova "Riforma del Condominio"

 

Il 18 giugno 2013 è definitivamente entrata in vigore la legge n. 220/2012 recante la "Riforma del Condominio": è la prima vera riforma profonda del codice civile in materia di Condominio, Amministratori e Assemblee.

Molte novità recepiscono gli orientamenti prevalenti della Corte di Cassazione: tra essi, l'obbligo di impostare un conto corrente intestato al Condominio, sul quale devono obbligatoriamente transitare le somme di denaro, la possibilità di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, i compiti e i doveri dell'Amministratore, la sua revoca.