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Il contratto di rete

 

  1. La rete (contrattuale) di imprese

 

 Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 3 comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla L.9 aprile 2009, n.33,  ed ha subito attratto l’interesse degli operatori, desiderosi di coglierne appieno le potenzialità di strumento di rafforzamento delle strutture imprenditoriali, oggi particolarmente indebolite dalle contingenze storiche.

Ai sensi del vigente comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. 5/2009, “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

 Si prevede, nel medesimo alinea, la possibilità (e non la necessità) di istituire un fondo patrimoniale comune e di nominare “un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso”.

 La conclusione di “contratti di rete” è premiata con il riconoscimento di alcuni vantaggi fiscali alle imprese partecipanti in relazione agli utili investiti nel programma comune (1) e con l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 368, lettere b), c) e d) della l. 23 dicembre 2005 n. 266, sui distretti produttivi, previa autorizzazione ministeriale.

  Il contratto di rete, non si pone nel nostro ordinamento come un tipo contrattuale nuovo, quanto piuttosto un insieme di  requisiti (clausole, vincoli formali) in presenza dei quali contratti, genericamente funzionali alla cooperazione interaziendale, comunque nominati, consentono alle imprese contraenti di beneficiare delle agevolazioni e delle politiche di sostegno nazionali.

In altri termini, la disposizione in esame sembra non già offrire cittadinanza nel nostro ordinamento ad un nuovo tipo contrattuale, ma soltanto fondare la nozione di “rete di imprese” quale antecedente di agevolazioni e immunità, nozione rintracciabile ed operante al fine predetto indipendentemente dalla qualificazione tipologica del contratto di volta in volta concluso .

            Si ha così “rete di imprese”, ai sensi della normativa suddetta, ogniqualvolta un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale, comunque qualificato secondo il diritto comune (consorzio senza attività esterna, associazione temporanea di imprese ….), e, perfino, contratti di scambio (eventualmente collegati) conclusi in funzione della predetta cooperazione(appalti, somministrazioni ecc.) presentino i requisiti di contenuto e di forma previsti nella disposizione citata.

 

 

2.     I requisiti

Alla qualificazione come “rete” del contratto (comunque denominato) consegue l’accesso alle provvidenze ed ai vantaggi che una qualsiasi legge riconosce alle imprese che “fanno” rete, essendo questa, se non l’unica, almeno la principale ragione della disciplina in esame.

Dall’esame testuale complessivo dell’articolato normativo sembra emergere che elementi necessari per dar luogo ad una rete “riconosciuta” siano:

 

a)      la presenza di almeno due imprenditori;

      b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità

competitiva sul mercato;

      c) la determinazione di modalità concordate fra le parti per misurare l’avanzamento,

individuale e collettivo, verso tali obiettivi;

     d) la definizione del programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti ed egli obblighi

assunti da ciascun partecipante, e le modalità di realizzazione delle scopo comune;

     e) la durata del contratto;

     f) le modalità di adesione di altri imprenditori;

     g) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di

interesse comune.

 

  1. Le parti, la forma e la pubblicità del contratto

Alla rete funzionale al conseguimento dei vantaggi normativi possono partecipare solo Imprenditori, senza discriminazione, parrebbe, tra imprenditori commerciali e agricoli, da un lato, e piccoli e medio-grandi dall’altro.”

Per converso, architettura, contenuti della disciplina e obiettivi di politica legislativa, sembrano precludere l’accesso a tale strumento a professionisti ed Enti di erogazione.

“Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante”  e  presuppone la qualità di imprenditore di ogni partecipante .

In ordine alla forma, la legge prescrive che il contratto “deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”.

La forma prevista dalla legge in esame è classificabile come meramente “integrativa”, cioè condizionante la qualificazione come “rete d’imprese” e l’accesso ai benefici che tale qualificazione comporta.

L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Ai medesimi oneri, formale e pubblicitario, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché i mutamenti soggettivi dei contraenti, poiché la pubblicità viene eseguita con riferimento ad ogni impresa partecipante, come se si trattasse di “qualità” di quest’ultima, e, pertanto, ogni nuova adesione, così come ogni recesso, dovranno risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari.

 

4. La rilevanza della funzione del contratto sottostante al fine di configurare una rete

normativamente riconosciuta

 

Come si ricava dal testo di legge, qualunque accordo interaziendale si presta ad essere “contratto di rete” nella misura in cui è da ritenersi come il risultato cui mirano le parti e il perché ci si accorda (un motivo comune e determinante, se si vuole), non come l’oggetto (nel senso debole di contenuto) dell’intesa.

L’unico profilo oggetto di previsione analitica è quello attinente alla descrizione della funzione della rete, e quindi del programma negoziale risultante da un accordo di cooperazione interaziendale comunque nominato.

Perché vi sia rete agli effetti della disciplina in esame è necessario che siano contrattualmente perseguiti lo scopo di accrescere (individualmente e collettivamente) la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti.

Si ribadisce che del contenuto necessario del contratto fa parte “l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti” nonché le modalità di misurazione del conseguimento di tali obiettivi (lett. b).

Lo strumento contrattuale deve recare indicazione espressa del programma di rete.

Il vantaggio che consegue alla partecipazione deve essere riferibile direttamente alle imprese aderenti e propiziarne, un miglioramento qualitativo (sotto il profilo tecnologico e per la loro capacità di competere sui mercati).

In altri termini, l’attività svolta in rete e l’obiettivo strategico che tramite il contratto nello specifico si persegue si devono porre in posizione di servizio rispetto alle attività o alle articolazioni dell’attività che le imprese aderenti svolgono e continuano a svolgere in proprio.

L’impresa aderente, tramite la partecipazione alla rete, deve poter migliorare le sue performance, la sua capacità individuale di produrre un risultato positivo: in tale prospettiva sembra trovare compiuta giustificazione anche il riferimento all’oggetto e all’attività delle imprese aderenti, contenuto, in particolare, nel primo periodo.

Poiché l’attività svolta in rete deve essere funzionale, nei termini anzidetti, all’attività delle imprese aderenti, ne deriva il suo carattere ausiliario delle iniziative imprenditoriali coinvolte.

 

5. Le agevolazioni

Il contratto di rete ottiene il riconoscimento di alcuni vantaggi fiscali alle imprese partecipanti, in relazione agli utili investiti nel programma comune, con l'applicazione delle disposizioni dell'art.1, comma 368, lett. b), c), d) della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

In particolare, il regime agevolativo consisterà in una "sospensione d'imposta" sugli utili di esercizio, accantonati in apposita riserva e destinati al programma comune o al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma stesso.

Ne consegue che gli utili accantonati e la riserva correlata non concorrono a determinare il reddito imponibile dell'impresa partecipante alla rete.

Gli utili accantonati che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, non possono comunque superare il milione di euro , per singola impresa aderente alla rete, "anche se aderiscea più di un contratto di rete e per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione.

L'agevolazione vale solo ai fini della tassazione dei redditi (Irpef e Ires), ma non ai fini Irap.

 

 

 

(tratto da pubblicazione del Consiglio Nazionale del Notariato)