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Società

Tipi di Società

Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.
Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:

Società di persone

Esse comprendono:

  • le società semplici
  • le società in nome collettivo
  • le società in accomandita semplice.

Società di capitali

Esse comprendono:

  • le società per azioni
  • le società in accomandita per azioni
  • le società a responsabilità limitata.

Sono sottotipi di srl le società a responsabilità limitata semplificate e le società a responsabilità a capitale ridotto, introdotte di recente.

Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci.

La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice.

Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative e di mutua assicurazione  aventi tutte scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni o, quando l'atto costitutivo lo preveda, sempre che ne sussistano le condizioni di legge, ovvero nei casi di legge, quelle delle società a responsabilità limitata.

Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili.

Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le  attività economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Contratto di Società

Cosa bisogna fare per dar vita a una società

Le parti che intendono costituire una società devono concludere un contratto: il contratto di società (c.d. atto costitutivo), con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Tuttavia, è ammesso dall’ordinamento giuridico che la costituzione di una società possa avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale: per esempio, società unipersonale per azioni od a responsabilità limitata e costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su deliberazione dell'assemblea della società scissa.

Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società cosiddetta di fatto: tuttavia, l’assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla prova l’esistenza della società. Non è, comunque, ammessa l’esistenza di una società di capitali di fatto.

Quale capacità è richiesta per poter sottoscrivere un contratto di società

I soggetti interessati a divenire soci, siano essi persone fisiche, società, associazioni o, in generale, enti, devono essere capaci di agire, cioè di porre in essere validamente atti giuridici.

Ma le società di capitali possono essere socie di una società di persone? La questione è stata controversa sino a tempi recenti, ma la legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 risolve affermativamente il problema.

Anche la partecipazione di altri enti alle società può dar luogo a soluzioni diverse a seconda dell'ente partecipante e del tipo di società partecipata.

Volendo fornire un’informazione in generale, possono costituire una società tutte  le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni, che abbiano cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.

La partecipazione di minori, anche emancipati, di inabilitati e di interdetti, pur essendo generalmente possibile, è subordinata a particolari autorizzazioni. Particolare cautela andrà anche osservata ove ad una persona sia stato nominato un amministratore di sostegno. In tal caso occorrerà far preciso riferimento a quanto disposto dal decreto che nomina l’amministratore.

La varietà e la molteplicità delle situazioni che possono dunque prospettarsi a seconda del tipo di società da costituire, delle circostanze che ne determinano la nascita – ad esempio la comunione ereditaria di un azienda – e della natura e della qualità dei soggetti che intendono procedere alla costituzione, consigliano di rivolgersi volta per volta al vostro notaio di fiducia per individuare il giusto iter nel caso concreto.

La partecipazione di stranieri, non cittadini di paesi dell’Unione Europea, è possibile, nei limiti previsti dalla legge (vedere Gli stranieri in Italia). Anche in questo caso si consiglia di consultare, al riguardo, il proprio notaio di fiducia.

Requisiti essenziali del contratto di società

Tre sono i requisiti essenziali del contratto di società:

  • i conferimenti;
  • l’esercizio in comune dell’attività economica;
  • la partecipazione agli utili.

Conferimenti - Il patrimonio sociale e il capitale sociale

I conferimenti sono le prestazioni cui i soci si sono obbligati in forza del contratto di società.

I conferimenti costituiscono, cioè, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.

La loro funzione è quella di fornire alla società il capitale iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Con il conferimento, ciascun socio destina, per tutta la durata della società, parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa: precisamente, il socio corre il rischio di non ricevere alcun corrispettivo per l’apporto effettuato se la società non consegue utili, e corre il rischio ulteriore di perdere, in tutto o in parte, il valore del conferimento se la società subisce perdite.

Possono essere oggetto di conferimento le seguenti entità: denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti alla società in proprietà o concessi in semplice godimento, prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale, crediti, aziende. In breve può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa.

Tuttavia, sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative: le prestazioni di opera o di servizi, in particolare, sono direttamente conferibili solo nella società a responsabilità limitata.

È opportuno fissare, in questa sede, anche le nozioni di patrimonio sociale e di capitale sociale, in quanto collegate al concetto di conferimenti.

Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società. Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.
Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.
Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.

Il capitale sociale

Il capitale sociale è un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società.

Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.

Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.

L’esercizio in comune dell’attività economica - L’oggetto sociale

Chi costituisce una società è spinto dallo scopo (c.d. scopo mezzo) di esercitare, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica. Tale attività costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto costitutivo.

Deve trattarsi di un’attività produttiva, cioè, di un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, mentre non può limitarsi al mero godimento e gestione dei beni perché, altrimenti, si avrà una comunione e non una società (con l’eccezione delle società di gestione).

È essenziale, inoltre, per aversi società, che l'attività produttiva sia esercitata in comune.

La partecipazione agli utili

L’esercizio in comune di un’attività economica sotto forma di società è finalizzato alla realizzazione di un guadagno (lucro oggettivo) destinato ad essere successivamente suddiviso tra i soci (lucro soggettivo). Questo è il c.d. scopo di lucro o profitto. Le società che perseguono questo fine sono definite società lucrative (società di persone e società di capitali).

Esistono, tuttavia, altri tipi di società (le società cooperative) che per legge devono perseguire uno scopo diverso da quello lucrativo e, precisamente, uno scopo mutualistico.

Il loro scopo tipico è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere, a seconda del campo di attività della cooperativa, in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.

Patto di Famiglia

 

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del “patto di famiglia”.

Si tratta della possibilità di un accordo tra un imprenditore e uno dei propri discendenti che, nel rispetto di determinate condizioni e senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità, ha come oggetto il trasferimento dell'azienda o delle quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”.

E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto alta la presenza di imprese a carattere “familiare” che operano addirittura nell’ambito delle società quotate in borsa.

Nel caso della successione dell’imprenditore ciò che egli aveva creato con fatica può essere dissipato con grossi rischi di disgregazione se non viene assicurata una certa continuità nella gestione.

 

Che cos'è

Il patto di famiglia è un contratto.

Non è, quindi, un testamento: è, di fatto, una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulla successione dell’imprenditore.

 

A chi si rivolge

Con il patto di famiglia l’imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; compatibilmente, però, con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

Questa definizione ha sollevato i primi dubbi interpretativi: ad esempio, quando si parla di «titolare di partecipazioni» non si distingue tra la titolarità di azioni/quote della «società di famiglia» e la titolarità di partecipazioni in altre società (ad esempio, un piccolo pacchetto di azioni di una società quotata): situazioni, tra loro assai diverse.

 

Come

Tecnicamente la legge aggiunge al libro II, titolo IV del codice civile - dopo l'art. 768 - il Capo V-bis , comprendente i nuovi articoli dal 768-bis al 768-octies e modifica l'art. 458 del codice civile introducendo una deroga al divieto dei patti successori (questo il senso dell'inciso "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti").

Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve essere stipulato per atto pubblico, e che vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte); i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti" , cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.

 

I rapporti con i «legittimari sopravvissuti»

All'apertura della successione dell'imprenditore alcuni soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli).

La nuova legge dispone che costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante.

Tale contratto può essere impugnato, entro un anno, solo per cause molto gravi (art. 768-quinquies).

 

Le cause di scioglimento

Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:
1) con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
2) mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio". 

 

I rimedi in caso di dissidi

Le controversie derivanti dalle disposizioni in materia di patto di famiglia sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

 

Il contributo del notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso “un convinto sostegno circa l’opportunità della riforma”.

Non mancano però alcuni rilievi al testo di legge  per renderla di più facile attuazione e per evitare che si possa ricadere nell'area illecita dei patti successori.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha costituito  un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamando a farne parte esponenti delle Commissioni Legislativa, Studi Civilistici, Tributaria, Impresa e Mediazione. L’attività del gruppo di lavoro sarà finalizzata ad indagare ed elaborare interpretazioni e soluzioni sotto i profili civilistico e fiscale, offrendo la possibilità di allargare la discussione e il confronto in occasione di specifici convegni sull’argomento.