PERICOLI E PROFILI

DI POSSIBILE ALLARME

IPOTESI E FATTISPECIE

EFFETTI SUL CONTRATTO

CONSEGUENZE

E RIMEDI

CONSIGLI E CAUTELE

 

I)    PERICOLI DI

CARATTERE

SOGGETTIVO

 

  1. a)FALSA IDENTITA' 

DEL VENDITORE:

 

- SOSTITUZIONE DI PERSONA
                                       

- FALSITA' del titolo di Provenienza

 

NULLITA' DEL CONTRATTO

 

- per falsità della firma

 

- acquisto a non domino

 

Necessità di

- azione penale per la dichiarazione di falso;    

- azione civile per il recupero dei danni e delle somme versate
                                                                            - perdita possibile della caparra e delle somme versate in caso di impossibilità di individuazione del colpevole

 

-Assunzione delle maggiori informazioni ed elementi possibili in ordine a:

identità personale, domicilio effettivo, codice fiscale, (richiesta tesserino originale) e ogni altro elemento utile

· verifica dell’autenticità del titolo di provenienza presso il notaio rogante (n. di rep. - parti - data)

 

  1. b)REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI 

- bene comune intervento di un solo coniuge

- bene acquistato dal venditore da solo, in regime di comunione legale

- dichiarazione del venditore di regime di separazione dei beni

 

in caso di inesattezza o falsità delle dichiarazioni del venditore

INVALIDITA’

DEL CONTRATTO

per mancato intervento dell’altro coniuge al contratto

 

la stipula della vendita definitiva non può essere conclusa per il diniego alla stipula del coniuge non intervenuto

 

- eventuale risoluzione del contratto per inadempimento

 

- necessità di recupero delle somme già versate

 

- richiesta dell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

 

- verifica del regime patrimoniale

 

- verifica dell’acquisto nel titolo di provenienza

 

  1. c)VENDITORE 

STRANIERO

 

- cittadino della UE

 

 

- stessi diritti del cittadino italiano

 


nulla

 

 

 

nulla

 

 

 

-  se extracomunitario soggiornante con permesso di soggiorno

 

- se extracomunitario non soggiornante e senza permesso di soggiorno

 

- stessi diritti del cittadino

 

- necessità della sussistenza della “condizione di reciprocità “ con  lo Stato  di provenienza: se esso sussiste

 

- Impossibilità di stipula della vendita definitiva per mancanza di capacità del venditore

-  risoluzione del contratto

-  possibile perdita delle somme già versate in caso di impossibilità di recupero

 

- VERIFICA dell’esistenza e della validità del permesso di soggiorno

 

- in ogni caso VERIFICA della sussistenza  della condizione di reciprocita’ (sito: www.Esteri.it)

 

  1. d)TITOLARITA’ DEL 

BENE, CAPACITA’ DI  DISPORRE

 

1) il venditore non è l’intero e pieno proprietario e si obbliga per l’intero

 

 

- invalidità del contratto nel caso di mancato intervento degli alti comproprietari

 

 

- Impossibilità di stipula della vendita definitiva

- impossibilità dell’esecuzione in forma specifica del contratto nei confronti degli altri comproprietari

- risoluzione del contratto preliminare

- Necessità di possibile azione per il recupero delle somme versate

 

 

- verifica del titolo di provenienza nella parte relativa agli effettivi acquirenti

- visure ipocatastali

- relazione immobiliare da cui si desume l’attuale assetto proprietario

 

 

2) il venditore dichiara di intervenire per conto di sé e degli altri comproprietari (eventuale  “falsus procurator”)

 

  • -.annullabilità del contratto da parte degli altri comproprietari se non ratifichino l’operato del procuratore 

 

- impossibilità di stipula della vendita definitiva

 

- risoluzione del preliminare per inadempimento

 

- necessità di un’azione civile per il recupero delle

 

- Verifica della preesistenza di una procura notarile

che conferisca il potere di vendita dell’immobile

 

- verifica dell’autenticità della procura notarile

 

 

 

somme già versate

presso il notaio rogante (n. di rep. – data – parti)

 

e) VENDITORE SOCIETA’

 

- potere di RAPPRESENTANZA

 

- potere di amministrazione

 

 

 

in caso di difetto dei poteri di rappresentanza e/o di amministrazione

 

- invalidità del contratto

 

- annullabilità salvo ratifica dell’assemblea dei soci

 

 

 

  • -.impossibilità di stipula della vendita definitiva 

 

  • -.risoluzione del preliminare per inadempimento 

 

 

  • -.necessità di un’azione civile per il recupero delle somme già versate 

 

 

 

necessità di “VISURA CAMERALE” presso il Registro Imprese (Camera di Commercio)

 

- verifica dell’autenticità dell’eventuale certificato camerale presentato

 

- verifica delle persone cui sono conferiti i poteri di rappresentanza e di amministrazione

 

- verifica delle eventuali limitazioni al potere di amministrazione

 

- in caso di consiglio di amministrazione, acquisizione delle delibere del Consiglio di Amministrazione che attribuisce i poteri e della delibera di nomina dell’eventuale “Amministratore Delegato”, con indicazione dei poteri conferiti

 

- indicazione di tutti gli elementi identificativi della società, rilevati dalla Visura camerale

 

 

 

f)  venditore PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE

(vedi quanto previsto per le società)

 

 

 

 

idem a società

 

 

 

 

 

 

 

idem a società

 

 

 

 

 

 

 

idem a società

 

 

 

 

 

g)  venditore associazione  non riconosciuta

 

 

 

 

idem a società

 

 

 

idem a società

 

 

- impossibilità di effettuare una visura camerale

- necessità dell’ acquisizione dell‘atto costitutivo e dello Statuto dell’ associazione da cui rilevare i legali rappresentanti e i poteri attribuiti

 

 

II)  PERICOLI DI

CARATTERE

OGGETTIVO

 

a) profilo catastale

 

 

necessità di esatta  identificazione catastale, delle variazioni catastali, mutamenti di destinazione di  uso, scorporo e frazionamenti

 

 

 

necessità di eventuale rettifica per l’esatta identificazione e descrizione catastale

 

 

eventuali problemi e ritardi in sede di stipula della vendita definitiva:

- necessità di eventuali rettifiche e/o denunce per la situazione catastale dell’immobile prima della vendita definitiva

 

 

 

- acquisizione e verifica del “certificato catastale” presso gli Uffici del Catasto

- acquisizione e verifica della “Piantina o Planimetria Catastale” dell’immobile

- verifica delle conformità della “Piantina Catastale“ alla “Situazione reale dell’immobile”

 

 

b) profilo urbanistico

 

opportunità dell’

identificazione degli

- estremi dei titoli edilizi e urbanistici

- estremi e indicazioni delle eventuali concessioni in sanatoria

- estremi e indicazioni degli eventuali condoni edilizi in corso e dei versamenti di oblazioni  ed oneri concessori ad esso relativi

 

In caso di mancanza

- impossibilità di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 1932 c.c. e di sentenza di trasferimento

 

Nella vendita definitiva

necessità della dichiarazione di parte venditrice relativa a  estremi da titoli edilizi e urbanistici e dagli eventuali condoni edilizi, a pena di nullità

 

 

- acquisizione e verifica degli estremi della licenza edilizia, della concessione o del permesso di costruire;


- acquisizione e verifica dell’eventuale concessione in sanatoria;


- acquisizione e verifica degli eventuali condoni edilizi e della regolarità dei versamenti a titolo di “oblazione” e “oneri concessori”;


- verifica, presso gli Uffici competenti dello Stato urbanistico dell’immobile e  del condono eventuale ad esso relativo

 

 

- se il bene è colpito da gravi irregolarità urbanistiche (assenza di licenza o concessione, totale difformità) bene non condonabile

 

il bene è incommerciabile

Nullità del contratto

 

impossibilità della stipula della vendita definitiva per nullità del contratto;

- possibile necessità di azione civile per il recupero delle somme già versate

 

- verifica dello stato urbanistico

- verifica delle regolarità e legittimità degli eventuali condoni edilizi in corso, in caso di concessioni in sanatoria non ancora intervenuta

 

c) profilo dello stato

giuridico del bene

 

1)  spese condominiali:

 

a carico del venditore:

- spese ordinarie fino alla vendita definitiva


- spese straordinarie deliberate (anche se non eseguite) dall’assemblea fino alla data del preliminare

a carico dell’acquirente:

- spese ordinarie dalla vendita definitiva in poi
- spese straordinarie deliberate dopo il preliminare

 

necessità di regolamentazione della ripartizione delle spese

 

in caso di mancate identificazione  e regolamentazioni delle spese, delle eventuali pendenze subentro

dell’acquirente e responsabilità in solido con il venditore

L’acquirente è comunque responsabile del pagamento nei confronti del Condominio il debito grava sull’immobile

 

- acquisizioni di dichiarazione dell’Amministratore del Condominio, relativa alla inesistenza di debiti a carico del venditore nei confronti del condominio, ovvero di indicazione dei debiti  pendente per spese ordinarie

- dichiarazione dell’Amministratore del condominio sullo stato delle spese straordinarie deliberate dall’Assemblea dei condomini prima del contratto preliminare e dello stato di esecuzione o meno della stessa

- acquisizione dell’eventuale REGOLAMENTO di condominio

- verifica di eventuali riserve o diritti di uso esclusivo riservati ad alcuni condomini

 

 

  1. 2)gravami: 

 

- ipoteche

- pignoramenti

- sequestro,  conservativo, giudiziario o penale

- citazioni e  domande giudiziali

- servitù

- atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche

 

- necessità della indicazione dei dati identificativi delle formalità, dell’importo, del creditore, del titolo

- regolamentazione negoziale per l’estinzione dei debiti pendenti ed esistenti dalla data del contratto, garantiti dall’edificio oggetto di pignoramento o sequestro conservativo

- regolamentazione degli

 

- il bene immobile anche dopo la vendita definitiva continua ad essere oggetto dell’ iscrizione o formalità pregiudizievole.

L’acquirente è esposto a tutte le iniziative e procedure esecutive derivanti da formalità esistenti, proposte dai creditori del venditore.

- eventuale azione civile di regresso nei confronti del venditore, ove solvibile, per

 

- visure ipotecarie presso l’Agenzia del Territorio competente

- acquisizione di una “RELAZIONE IMMOBILIARE” sullo stato giuridico del bene e delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti su di esso

- acquisizione della documentazione e dichiarazione degli eventuali creditori (Banche

 

 

obblighi a carico del venditore relativi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli prima della vendita definitiva

il recupero dei danni per l’eventuale evizione dell’immobile o per il recupero delle somme pagate per l’estinzione dei debiti

 

o altri) relativi allo stato attuale del debito esistente alla data del preliminare e poi, della vendita definitiva

- estinzione eventuale del debito del venditore, con parte del prezzo, solo al momento della vendita definitiva

 

.III)PERICOLI DI

ORDNE

GIURIDICO

 

1)  VINCOLI DI

INALIENABILITA’

 

a) immobili di provenienza dalle Dismissioni patrimoniali immobiliari degli Enti Previdenziali (legge n.104/96 e legge 410/2000)

- dieci anni, con due esimenti

- cinque anni, senza esimenti

 

b) edilizia agevolata (legge n. 179/1992)

- cinque anni con possibilità di vendita, previa autorizzazione della Regione

 

 

c) edilizia convenzionata (alloggi realizzati nei piani

 

 

- nullità del preliminare

- possibilità di un preliminare con decorrenza del termine per l’esecuzione dopo la scadenza del divieto

 

- possibilità di preliminare con decorrenza del preliminare a partire dalla scadenza del divieto

 

 

dal 15 novembre 1992 non esistono più divieti

 

 

- impossibilità precedenti non a procedere alla stipula della vendita definitiva in presenza del divieto di alienazione:   nullità del contratto

 

- decadenza dalle agevolazioni fiscali e dei contributi.

Il contratto di vendita definitivo può essere stipulato anche prima del termine con l’autorizzazione della regione

 

si può stipulare la vendita definitiva

 

 

-verifica del titolo di provenienza

- controllo della sussistenza temporanea del divieto di alienazione

 

- verifica del titolo di provenienza

- controllo dell’esistenza degli interventi agevolativi e degli eventuali contributi

 

- verifica del titolo di provenienza

 

 

 

di edilizia economica popolare (PEEP)

- acquisto in piena proprietà

 

- acquisto in diritto di superficie abrogazione delle norme di divieto (art. 35 Legge n. 865/1971)

 

d) edilizia sovvenzionata (alloggi costruiti direttamente dallo Stato o Enti Pubblici Legge n. 60/1963 L. 1035/1972  Legge 513/1977 e Legge n. 560/93)

(alloggi ex IACP – ATER ecc) divieti di 10 o 15 anni

 

sanzionati con la nullità del contratto

- possibilità di previsione nelle convenzioni edilizie di divieti di alienazioni anche dopo il 15 marzo 1992: natura fittizia: il contratto può essere stipulato con cautela

 

- è possibile concludere il contratto preliminare

 

- nullità del preliminare per l’esistenza del divieto

- possibile preliminare con decorrenza del termine di esecuzione dopo la scadenza del divieto

- necessità del rispetto del diritto di prelazione dopo la scadenza del termine

 

controllare eventuale previsione di clausole di divieto contenute nella convenzione edilizia ai fini dell’art. 1379 c.c.

 

la vendita definitiva è possibile

 

- nullità del contratto di vendita possibile azione civile per il recupero delle somme versate nel caso di insolvibilità del promettente venditore

- controllo del diritto di prelazione per l’ente alienante ex legge n. 560/1993, a termine scaduto

 

 

- richiesta e verifica della Convenzione Edilizia per eventuali divieti di alienazione in essa previsti (natura fattizia ex art. 1379 c.c.)

 

- controllare comunque il titolo di provenienza e Concessione Edilizia ai fini di eventuali divieti operati ex art. 1379 c.c., di materia quindi fittizia per l’esistenza di eventuali altre sanzioni

 

 

controllo del titolo di provenienza e verifica dell’esistenza temporale del divieto

- richiesta della liquidazione del diritto di prelazione spettante all’Ente venditore

 

 

 

 

 

  1. 2)BENI DI 

PROVENIENZA

DONATIVA

 

- riserva a favore di legittimari (coniuge, figli, ascendenti)

- lesione della legittima

- azione di riduzione e restituzione nei confronti della parte acquirente

- impossibilità della rinuncia all’azione di riduzione da parte degli eredi finchè è in vita il donante

 

 

 

Il preliminare può essere stipulato con cautela e dopo le necessarie verifiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il contratto di vendita definitivo può essere stipulato

 

- possibilità azione di restituzione da parte degli eredi legittimi (coniuge, figli , ascendenti)

 

- restituzione del bene o pagamento di una somma equivalente in denaro

 

- azione civile possibile nei confronti dei venditori

 

 

 

 

 

- controllo del titolo di provenienza (donazione)

 

- verifica della situazione familiare e patrimoniale del donante

 

- verifica delle applicabilità della legge n.80/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3)DIRITTI DI 

PRELAZIONE

LEGALE

 

1)

- immobili ad uso non abitativo

 

- immobili ad uso abitativo nelle ipotesi e limiti della legge n. 491/98

 

- prelazione ereditaria


2)

- prelazione a favore dello Stato (“vincolo culturale”)

 

 

 

 

Necessità di notifica dell’intenzione di alienare o del contratto preliminare

 

 

 

 

Opera non sul contratto preliminare ma dopo la vendita definitiva

 

 

 

 

nella vendita definitiva in caso di violazione

diritto di riscatto

da parte del beneficiario con sostituzione nel contratto di vendita dietro versamento veramente del prezzo risultante dall’atto.

- perdita della proprietà dell’immobile

 

La vendita definitiva è sospesa nella produzione degli effetti è sospensivamente condizionata all’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato

 

 

 

 

- verificare l’esistenza di eventuali aventi diritto alla prelazione

- assicurarsi dell’effettuata notifica del preliminare

- acquisizione della rinuncia al diritto di prelazione

 

- assicurarsi presso il notaio rogante, dopo la stipula della vendita, della comunicazione all’Autorità Competente, della vendita intervenuta ai fini del decorso del termine di sessanta giorni

- è vietato entrare in possesso dell’immobile